Entra in vigore il Regolamento UE 2017/625: cosa cambia nei controlli sulla catena agroalimentare

Il 14 dicembre 2019 è diventato applicativo il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante, alla salute e al benessere degli animali.
Tale regolamento, insieme ai regolamenti delegati ed esecutivi, stabilisce regole per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare. La sua emanazione, come già noto, abroga due regolamenti fondamentali del pacchetto igiene: si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04.

Obiettivi del regolamento

Tale regolamento è stato introdotto con due principali obiettivi:

  • Stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea per l’organizzazione dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare ed estendere i controlli a processi che fino ad ora erano esclusi dalle normative in vigore.
  • Completare il quadro normativo al fine di estendere i controlli a tutti i livelli della filiera agroalimentare

In particolare il regolamento si applica ai controlli ufficiali nei seguenti ambiti:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  • l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  • i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
  • l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

I controlli ufficiali, inoltre, riguarderanno tutti i prodotti provenienti da paesi terzi (e non più solo quelli di origine animale) e i prodotti acquistati online ('e-commerce'). In particolare viene confermato che gli Stati membri possono, a fini di controllo, ordinare prodotti on-line senza identificarsi (Mystery Shopping) e utilizzare i prodotti acquistati come campioni ufficiali.

I cambiamenti principali portano a raggiungere alcuni miglioramenti:

  • Semplificazione ed efficienza: il legislatore europeo, anche con questo regolamento, continua in modo sistematico il lavoro di semplificazione e riorganizzazione del quadro normativo comunitario
  • Modifica dell’approccio di base: il nuovo approccio basato sul rischio, già presente nel Regolamento CE 882/2004, viene rafforzato dal punto di vista operativo dando maggiore importanza ai rischi non solo per gli aspetti legati alla salute, ma anche alla frode, sicurezza, benessere animale e ambiente. Un’ulteriore novità riguarda la creazione di un Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali (IMSOC) che integrerà tutti gli sistemi informatici esistenti (e futuri), ad esempio TRACES, RASFF e Europhyt, al fine di garantire un uso ottimale dei dati e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
  • Trasparenza: con l’articolo 11 vengono stabilite disposizioni generali sulla trasparenza dei controlli e l’obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di: ‘...effettuare i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettendo a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali’. Le informazioni devono anche riguardare tipo e numero dei controlli ufficiali, delle non conformità (art. 138) e le misure e sanzioni adottate (art. 139).
  • Controlli anti frode: vengono rafforzate le disposizioni per i controlli volti a individuare e perseguire le attività ingannevoli e fraudolente.

A livello Nazionale, con Legge 4 ottobre 2019, n.117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, entrata in vigore il 02/11/2019, con gli articoli 11 e 12, è stato definito il quadro legislativo secondo il quale il Governo dovrà, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, emanare provvedimenti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg.UE 2017/625.

Fondamentale, sarà, come sempre, mantenere elevata la formazione del personale interno. Questo consentirà di evitare sanzioni, ma aspetto ancor più importante per il successo dell’azienda, di ottenere rating pubblici positivi.

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